Obiettivo sicurezza: Forma + Azione = Formazione?

Per forma si può intendere quella di un fisico atletico, cresciuto a tortellini e lambrusco, che salta le staccionate col sorriso sulla bocca. No, intendo la formalità, quella di un cameriere impettito e impeccabile nella conoscenza del galateo, che in un ristorante da 50 euro a persona ti serve … i prodotti del discount dietro l’angolo, cucinati in un locale sporco ma fuori dalla tua vista.

L’azione della quale parlo è invece la voglia reale di migliorare le cose, alla quale seguono atti concreti.

La sicurezza sul lavoro è un misto di questi due aspetti, quelli formali e quelli tecnici. E anche l’aspetto formale può avere un senso, unito al resto. Mettere per iscritto le buone pratiche che si intendono adottare può poi obbligarci ad adottarle. Ad esempio dichiarare in un preventivo scritto che si indosseranno tute antitaglio, per accattivarsi la fiducia di un cliente o per obbligo imposto dall’appaltatore, ci spronerà ad usarle anche se quel giorno fa molto caldo. Oppure, se si specifica che in un lavoro saranno costantemente presenti 2 movieri a controllare il traffico, i 2 operatori staranno lì davvero anche se quel giorno c’è poco traffico e a loro viene voglia, data la gratificazione che dà il sentirsi un semaforo per ore, di aiutare a smaltire (o meglio di andare al bar). 

Anche per la formazione alla sicurezza i due piani si intrecciano: ha senso che il tempo passato  ad istruire venga registrato, che chi insegna abbia un qualche riconoscimento del fatto che sia in grado di farlo, l’istituzione di figure interne alle ditte con un  ruolo specifico. Ma appena si passa alla pratica la legislazione rivela grosse lacune. Per esempio la quantificazione dei tempi obbligatori per la formazione può sembrare una caccia al tesoro, peccato che l’obiettivo non è esattamente un tesoro e che …non si arriva in fondo. La 626 dice che il Ministero del lavoro può stabilire i contenuti minimi, il decreto 235 sul lavoro in altezza dice che in sede Conferenza Stato-Regioni sono individuati soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi, ecc. e via così rimandando in un dedalo indistricabile per un profano.             

Come spesso accade con le imposizioni legislative, la forma, intesa nel senso più bieco di ipocrisia, come contrario di sostanza, prevale. I burocrati delle istituzioni per risolvere i problemi moltiplicano il numero di moduli da compilare, sempre attenti a non alzarsi dalla loro poltrona, e i burocrati della controparte moltiplicano i faldoni di cartaccia per deliziarli e coprire meglio la realtà. Alcuni esempi della realtà nel concreto: i corsi per i responsabili del servizio protezione e prevenzione (RSPP), obbligatori per la 626, riuniscono segretari, parrucchieri e boscaioli insieme: certamente un quadro generale sull’idea di infortunio e prevenzione è la base di tutto ma non prendiamoci in giro, ci sono lavori con rischi elevatissimi dove servono nozioni tecniche estremamente specifiche. I corsi per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza diventano uno stage di psicologia e rapporti umani visto che anche questi sono generici per tutte le categorie e in più questa figura non ha quasi nessuna reale competenza. Ancora, formazione dei lavoratori  in una grossa ditta: 40 omaccioni che da molti anni non siedono in un aula, e probabilmente anche ai tempi della scuola avevano avuto problemi di attenzione, in un caldo pomeriggio, “ascoltano” (?) una persona che non ha mai tenuto in mano nessuno dei pericolosissimi attrezzi che loro usano quotidianamente.

Inoltre il corso viene organizzato per motivi di risparmio annualmente, quindi un assunto potrebbe lavorare  mesi senza istruzione. Per ovviare a questo basta inventare la formazione sul campo (il training on work), ossia, fuori dai denti, non abbiamo tempo e soldi per formarti quindi vai sul cantiere e qualcuno ti dirà cosa devi fare. Per forza a uno appena arrivato bisognerà dire cosa fare, ma questa non è formazione, possiamo parlare di affiancamento se il lavoratore esperto ha la pazienza per insegnare qualcosa e se i tempi per svolgere il lavoro sono programmati sull’inevitabile ritardo causato da questa trasmissione di nozioni; ma in genere non viene in mente di avvertire sui vari rischi potenziali. L’altra scappatoia ancor più semplice è limitarsi all’obbligo di “informazione”, cioè la consegna di un libretto all’atto dell’assunzione, la firma del ricevimento dello stesso e, nel 99% dei casi, il conseguente cestinamento dello stesso libretto (per altro fatto in genere molto male) da parte del lavoratore. In una piccola ditta può invece succedere che venga richiesto di firmare di aver partecipato a una lezione, mai svolta, e di ricevere un plico di fotocopie da studiarsi a casa.

Il medico competente? Ce ne sono di bravissimi in giro, la visita potrebbe essere anch’essa un’occasione di informazione su come tutelare la propria salute rispetto alle malattie professionali, ma questa è l’eccezione, di solito per risparmiare sui tempi e quindi essere più competitivi nell’offerta alle aziende, creano una efficiente catena di montaggio: soffia, ascolta il bip, stai bene, ciao.

Insomma, se davvero crediamo che non valga la pena farsi male o ammazzarsi mentre si lavora, e che la preparazione degli operatori sia l’anello fondamentale della prevenzione,

meno forma, più azione.

2006

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